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Ordinanza — n. 9065/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9065/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a plea bargain sentencing decision outside the specific grounds permitted by law. The appellant argued for a violation of law regarding omitted reasoning on acquittal causes, but the court noted that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits such appeals to specific issues like the defendant's will or legal qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain cases, appeals against sentencing judgments are inadmissible if they allege a violation of law concerning the omission of reasoning on acquittal causes, as the statute restricts review to specific enumerated grounds.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal Code of Criminal Procedure omitted reasoning acquittal causes court costs statutory limits persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2024, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Savona ha applicato a Omar Jatta la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Andrea Guido, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla omessa pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art.
Art. 1, comma 50, legge n. 103/2017
Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2024, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Savona ha applicato a Omar Jatta la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Andrea Guido, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla omessa pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA OMAR nato in GAMBIA il 09/10/1998 avverso la sentenza del 30/10/2024 del TRIBUNALE di Savona •

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2024, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Savona ha applicato a Omar Jatta la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 03-04/10/2024.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Omar Jatta, per mezzo del proprio difensore avv. Andrea Guido, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla omessa pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Il ricorrente deduce, invece, l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tale motivo è inammissibile, in quanto non consentito dal codice di rito: deve, infatti, applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres