Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specificity regarding sentencing and generic mitigations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ivan Pizzimenti inadmissible due to manifest unfoundedness and lack of specificity. The appellant argued that the Court of Appeal failed to address his lack of intent and denied generic mitigations, relying solely on prior criminal records. The court rejected these claims because the lower court had already examined the lack of intent, noting the appellant's conscious choice to stay at work, and explicitly denied mitigations based on his dangerous personality, while the recidivism issue was not raised in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely repeating the grounds of the appeal without engaging with the specific reasoning of the contested judgment, particularly regarding the denial of mitigating circumstances or the application of recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZIMENTI IVAN nato a REGGIO CALABRIA il 29/12/1996 avverso la sentenza del 21/09/2023 della Corte d'appello di Reggio Calabria
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ivan Pizzimenti, per mezzo del suo difensore avv. Fabio Augusto Tuscano, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 settembre 2023 con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 15 settembre 2022; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere alle doglianze proposte, relative all'assenza di dolo nel non rientrare in casa entro l'orario prescritto e alla omessa concessione delle attenuanti generiche, e per avere ribadito il diniego di queste ultime e l'applicazione della recidiva con formule di stile, e solo sulla base dei precedenti penali del ricorrente; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto si limita a ripetere il contenuto del motivo di appello relativo all'assenza di dolo senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detto motivo e lo ha ritenuto infondato, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto evidenziando che il ricorrente stesso, in sede di interrogatorio, ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza dell'orario in cui era obbligato a rientrare e di essersi, nonostante ciò, trattenuto al lavoro, compiendo una scelta consapevole e volontaria e non ritardando il rientro per un mero errore, come sostenuto nella tesi difensiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità anche con riferimento al diniego di concessione delle attenuanti generiche, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato l'omessa concessione del beneficio per la «allarmante» personalità criminale dimostrata dal ricorrente sia commettendo i molti e gravi reati precedentemente giudicati, sia tenendo la condotta contestata, non rispettosa delle regole imposte con la misura della sorveglianza speciale, mentre l'esclusione della ,recidiva non è stata valutata perché non risulta essere stata oggetto di una specifica richiesta in sede di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2