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Ordinanza — n. 9057/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to appoint a registered defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9057/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without a registered defense lawyer. The lower court had rejected the early release request due to the detainee's lack of good conduct during the evaluation period. The Court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, such appeals must be signed by a qualified lawyer to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 1, comma 63, legge n. 103/2017: A cassation appeal cannot be filed personally by the party but must be signed by a defense lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal standing defense lawyer requirement criminal procedure code inadmissibility declaration early release appeal inesigibile malgrado lesioni salute messa in libertà provvisoria disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall'art.
Art. 1, comma 63, legge n. 103/2017
come modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Sezioni Unite
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO IGNAZIO nato a CATANIA il 15/05/1972 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Ignazio Pellegrino avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Pavia, in data 23 aprile 2024, aveva accolto solo parzialmente l'istanza di liberazione anticipata da lui presentata. Il Tribunale ha ritenuto che le condotte tenute dal detenuto il 19/06/2023, come descritte nel rapporto disciplinare, dimostrassero l'assenza del requisito della buona e regolare condotta, con riferimento al semestre in valutazione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Ignazio Pellegrino, con atto sottoscritto personalmente e inviato all'autorità procedente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». La mera indicazione del nominativo di un difensore, contenuta nell'epigrafe del ricorso, è palesemente irrilevante.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensore I