Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific motivation vices in surveillance court order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to identify specific flaws in the lower court's reasoning. The appellant argued the surveillance court ignored evidence of his cooperation and lack of dangerous intent, while the court found his conduct during the traffic incident demonstrated clear criminal incapacity. Consequently, the appeal was rejected for being too general and lacking concrete arguments against the original decision's motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order is inadmissible if it does not specifically point out vices of motivation or fail to demonstrate how the lower court erred in assessing the inmate's dangerousness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAYA PABLO JAVIER nato in PERU' il 16/09/1991 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano t
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pablo Javier Gaya, per mezzo del suo difensore avv. Robert Ranieli, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 20 novembre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, a decorrere dal 24 ottobre 2024, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a lui concessa in data 24/10/2023, già sospesa dal magistrato di sorveglianza, per avere il ricorrente dimostrato l'incapacità di frenare i propri impulsi criminosi e di comprendere la portata e le conseguenze delle proprie azioni, avendo violato la misura applicata commettendo in data 24/10/2024 il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., agendo con modalità particolarmente gravi e pericolose, condotta che rende palesemente inidonea la misura alternativa già concessa ad impedire la reiterazione dei reati, visti anche i gravi reati da lui commessi in precedenza e le sue problematiche di alcoolismo; rilevato che il ricorrente deduce la carenza e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, non avendo il Tribunale di sorveglianza valutato che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla stessa polizia locale, egli non era alla guida dell'auto e non ha compiuto, quindi, le manovre pericolose idonee a mettere a repentaglio l'incolumità pubblica, ha ripetutamente chiesto al conducente dell'auto di fermarsi e di interrompere la fuga senza concorrere, quindi, con la sua condotta spericolata e pericolosa, ed ha mostrato, con gli atti da lui stesso scritti e depositati, di avere pienamente compreso la gravità di tale vicenda, nonché di avere sino a quel momento tenuto una condotta corretta e rispettato le prescrizioni della misura stessa; rilevato che, con memoria depositata in data 10/02/2025, il ricorrente ha ribadito le ragioni del ricorso e i due travisamenti compiuti dal tribunale di sorveglianza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con l'ordinanza, che ha valutato in termini negativi la pluralità di violazioni commesse dal ricorrente il giorno 24/10/2024, associandosi ad un soggetto che lui stesso conosceva come condannato, come ha ammesso, concorrendo con lui nella fuga messa in atto con modalità molto pericolose, e infine proseguendo nella condotta di resistenza a pubblico ufficiale opponendosi con violenza all'intervento dell'agente finalizzato ad arrestarlo, e ha logicamente dedotto da tali condotte, e dalla sua negazione del concorso con il coindagato, l'incapacità di comprendere la portata e le conseguenze delle proprie azioni, la persistenza della inclinazione a delinquere già dimostrata dai suoi numerosi precedenti penali, e la evidente inidoneità della misura in corso .di impedire la reiterazione di condotte criminose; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per la sua aspecificità e per non avere evidenziato alcun vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consiglie