Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating first-instance arguments without new legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Jonathan Tordo inadmissible for manifest unfoundedness and lack of specificity. Tordo argued that the Milan Court of Appeal merely repeated first-instance reasoning regarding the rejection of his acquittal request under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the lower court had already thoroughly examined the argument, citing the dangerous nature of the weapons carried and the appellant's prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats the grounds of the appeal without engaging with the contested judgment's reasoning or presenting new legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORDO JONATHAN nato a MONZA il 31/08/1997 avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Milano
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Jonathan Tordo, per mezzo del suo difensore avv. Monica Gnesi, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 17 ottobre 2024 con cui la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi quattro e giorni venti di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 accertato il 24 ottobre 2021; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere la Corte di appello ripetuto le argomentazioni del giudice di primo grado in merito al rigetto della richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto si limita a ripetere il contenuto del motivo di appello indicato, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detto motivo e lo ha ritenuto infondato, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto evidenziando che il ricorrente portava con sé due oggetti pericolosi, l'uno qualificabile come strumento da punta e taglio e l'altro sicuramente utilizzabile per l'offesa alla persona, e valutando tale condotta come particolarmente pericolosa, anche perché tenuta da un soggetto gravato da numerosi precedenti penali, anche per reati caratterizzati dall'uso della violenza, che ne evidenziano l'inclinazione a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il C