Cassation court dismisses appeal for revocation of suspended sentence due to lack of sufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gioele Carella inadmissible for manifestly unfounded reasons. Carella challenged the lower court's revocation of his suspended sentence, arguing the decision lacked absolute motivation by merely citing Article 163 of the Penal Code without detailed analysis. The court ruled that the judge clearly explained the mandatory revocation because the new sentence exceeded statutory limits, rendering further evaluation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, 168 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal claiming lack of motivation is inadmissible when the lower court clearly explains the mandatory legal consequences of the facts without needing further evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA GIOELE nato a BARI il 22/11/1998 avverso l'ordinanza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di Bari
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 07 giugno 2024, depositata in data 02/10/2024, il Tribunale di Bari ha revocato la sospensione condizionale concessa a Gioele Carella con la sentenza emessa in data 19 febbraio 2020 dal Tribunale di Bari, divenuta definitiva in data 10 giugno 2020, con la quale egli è stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa. Il Tribunale ha rilevato che il Carella ha riportato, in data 18 marzo 2022, una ulteriore condanna per un delitto hiella_steSgà indole, divenuta definitiva in data 10 luglio 2023, alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000 di multa. Ha ritenuto perciò obbligatoria la revoca del beneficio concesso, tenuto conto che l'ulteriore pena irrogata supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Gioele Carella, per mezzo del difensore avv. Libio Spadaro, articolando un unico motivo, con il quale deduce la mancanza assoluta di motivazione, essendosi il giudice limitato ad un sommario richiamo dell'art. 163 cod. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il giudice ha indicato in modo chiaro e completo le ragioni della revoca del beneficio, richiamando il testo dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. Ha infatti precisato che il ricorrente ha riportato, dopo la concessione della sospensione condizionale, un'altra condanna a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Il verificarsi di tale condizione impone obbligatoriamente la revoca della sospensione condizionale concessa in precedenza, per cui il giudice non doveva procedere ad alcuna ulteriore valutazione.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
* Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensor