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Ordinanza — n. 9047/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing by a non-specialized defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9047/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney not enrolled in the special register required for the Supreme Court. Although the appellant attempted to convert an unappealable fine judgment into a cassation request, the filing attorney lacked the necessary qualification at the time of submission. The court ruled that no exceptions exist to this strict requirement, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a defense attorney not enrolled in the special register, regardless of whether the act was originally an appeal or a direct cassation request.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney special register lack of standing appellant conversion of appeal to cassation Art. 613 code of criminal procedure minaccia alla sicurezza pubblica violazione delle norme sicurezza pericolo pubblico concreto

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
L'appello, però, è stato trasmesso a questa Corte, in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda sono, in ogni caso, inappellabili.
Art. 613 cod. proc. pen.
Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 613 cod. proc. pen
Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).4.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONOMINI PIERATTILIO nato a BIONE il 10/04/1960 avverso la sentenza del 27/06/2024 del TRIBUNALE di Brescia

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 27 giugno 2024 dal Tribunale di Brescia, Pierattilio Bonomini è stato condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 38 TULPS commesso il 19/12/2019.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello Pierattilio Bonomini, per mezzo del suo difensore avv. Maffeo Damioli, unico firmatario dell'atto, in quanto privo della firma del codifensore avv. Giovanni Salvi. L'appello, però, è stato trasmesso a questa Corte, in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda sono, in ogni caso, inappellabili. Contro la sentenza indicata, pertanto, è proponibile il ricorso per cassazione. Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod. proc. pen. Del tutto irrilevante è l'indicazione, nella intestazione dell'atto, del nome del codifensore avv. Giovanni Salvi, perché la mancanza della sua firma impedisce di attribuirgliene la paternità.

3. L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche stabilito che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata.

Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere e