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Ordinanza — n. 9046/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding discretionary sentencing comparison as a matter of trial merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9046/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the sentencing comparison. The lower court correctly denied a mitigating circumstance due to the appellant's criminal history and the severity of the offense. The supreme court ruled that evaluating the balance of aggravating and mitigating factors is a discretionary act of the trial judge, not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The assessment of whether mitigating circumstances outweigh aggravating ones in sentencing is a discretionary act of the trial judge, which falls outside the scope of cassation review unless based on pure arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances aggravating factors cassation review penal code art 62 peggioramento di uno stato anteriore attenuazione della pena danno differenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Ezzaky Zouhair; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e, nel caso di specie, la prevalenza della circostanza di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZAKY ZOUHAIR nato il 28/07/1985 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ezzaky Zouhair; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e, nel caso di specie, la prevalenza della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla contestata recidiva e le altre circostanze aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); considerata, inoltre, la corretta motivazione del giudice di merito nella parte in cui ha negato la concessione della menzionata circostanza attenuante, alla luce delle gravi modalità del fatto, dei numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato il ricorrente e considerato, infine, il non trascurabile danno arrecato alla persona offesa (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere Il Presid nte I nA4so Luciano r