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Ordinanza — n. 9045/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for receiving stolen goods, arguing against the court's rejection of a more serious theft charge. The court found the new arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level and lacked the specific, reasoned critique required to justify a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already disallowed by the court of first instance or appeal without providing a specific, reasoned critique of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique receiving stolen goods procedural costs Cassation procedure art. 600 c.p.p. ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDINOCCHI DANILO ( CUI 04CV8JH ) nato a ROMA il 17/05/1967 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nardinocchi Danilo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto l'imputato responsabile del delitto ricettazione contestato ritenendo inammissibile la riqualificazione nella fattispecie di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n. 7 cod pen. in quanto le circostanze riferite dal ricorrente appaiano inverosimili (rinvenimento del motociclo con le chiavi e con i documenti) nonché incompatibili con il momento consumativo del furto ricavabile dalla denuncia sporta dal proprietario, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere Il Presid te' Luciano Dr férjiali (.