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Ordinanza — n. 9044/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late plea and inadmissible challenge to reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant failed to timely raise the late plea of the complaint in the appeal stage and improperly challenged the lower court's reasoning. The court rejected these arguments based on procedural preclusion rules and the established principle that the supreme court cannot re-evaluate the logical soundness of the trial court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; Sez. U, n. 12/2000 (Jakani); Sez. 3, n. del 27/03/2003 (Rv. 225232): The supreme court cannot admit late pleas regarding the timeliness of complaints, and it is precluded from re-evaluating the logical consistency of the lower court's reasoning or substituting its own assessment of evidence.

Parole chiave

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procedural preclusion late plea inadmissibility challenge to reasoning testimonial evidence recidiva reiterata cassation appeal art. 606 cod. proc. pen. reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Ariis Federico; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia la tardività della querela per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 494 cod. pen.
3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 494 cod. pen.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Ariis Federico; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia la tardività della querela per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 494 cod. pen
3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 494 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 3, n. del 27/03/2003, Rv. 225232
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIIS FEDERICO nato a CLES il 15/04/1955 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ariis Federico; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia la tardività della querela per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata da cui risulta esser stato proposto dal ricorrente un unico motivo in riferimento alla responsabilità per il delitto di truffa contestato (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova quali, nel caso di specie, le dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato, inoltre, che in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Sez. 3, n. del 27/03/2003 Ud., Rv. 225232 - 01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nella parte in cui ha correttamente ritenuto le dichiarazioni della persona offesa coerenti, logiche e prive di contraddizioni (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 494 cod. pen.

è manifestamente infondato in quanto, essendo stata applicata al ricorrente la recidiva reiterata, il reato non è prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere t. Il Presidente t 'La Luc