Recourse against recidivism finding dismissed as inadmissible for lack of legal basis in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the recourse filed by Siddi Roberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The applicant challenged the lower court's finding of recidivism, arguing against its existence, but the Court held that such a challenge is not permitted in cassation proceedings. The court reasoned that the merit judge correctly applied Article 133 of the Penal Code to assess the relationship between the current crime and prior convictions, making the issue non-justiciable at this level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Recourses contesting the finding of recidivism are inadmissible in cassation proceedings as they pertain to the factual evaluation reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIDDI ROBERTO nato a CAGLIARI il 05/06/1968 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Siddi Roberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4-5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Il Presidente Lucia n oTTh leriali 7 DEPOSITATA IN C