Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments and lacks merit for generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giancarlo Valenti inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply the cause of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected the first ground as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level and found the second ground inadmissible in a legality proceeding due to the absence of logical flaws in the first instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen. The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected, and the denial of non-punishability or generic mitigation requires only a reference to decisive elements, not an exhaustive analysis of all facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI GIANCARLO nato a GROSSETO il 03/01/1969 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Valenti Giancarlo; letta altresì la memoria depositata nell'interesse dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto che le modalità della condotta e la non esiguità del profitto perseguito costituiscano elementi sufficienti per giustificare la mancata applicazione della causa della speciale tenuità del fatto (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, l'articolata condotta commissiva rivelatrice di una sufficiente capacità a delinquere dell'imputato nonché i numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato, rimanéndo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consiglie est. Il Pres ente I qlz".19 Par