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Ordinanza — n. 9038/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9038/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9038/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTINI ANDREA nato a SPOLETO il 17/02/1981 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Giustini Andrea; letta altresì la memoria depositata nell'interesse del medesimo; ritenuto che il ricorrente ha dedotto l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela; considerato però che la sentenza di primo grado era stata impugnata tardivamente e che il giudice di appello aveva dichiarato l'inammissibilità con l'ordinanza del 2/10/2024; che pertanto avuto riguardo alla formazione del giudicato alcun rilievo assume la successiva remissione di querela; che alcun motivo propone il ricorrente per contestare la suddetta declaratoria di inammissibilità per tardività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9038/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTINI ANDREA nato a SPOLETO il 17/02/1981 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Giustini Andrea; letta altresì la memoria depositata nell'interesse del medesimo; ritenuto che il ricorrente ha dedotto l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela; considerato però che la sentenza di primo grado era stata impugnata tardivamente e che il giudice di appello aveva dichiarato l'inammissibilità con l'ordinanza del 2/10/2024; che pertanto avuto riguardo alla formazione del giudicato alcun rilievo assume la successiva remissione di querela; che alcun motivo propone il ricorrente per contestare la suddetta declaratoria di inammissibilità per tardività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritiro della querela penale chiusura dell'istruzione penale remissione della pena abbandono definitivo del procedimento restituzione in pristino chiusura della procedura di assistenza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTINI ANDREA nato a SPOLETO il 17/02/1981 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giustini Andrea; letta altresì la memoria depositata nell'interesse del medesimo; ritenuto che il ricorrente ha dedotto l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela; considerato però che la sentenza di primo grado era stata impugnata tardivamente e che il giudice di appello aveva dichiarato l'inammissibilità con l'ordinanza del 2/10/2024; che pertanto avuto riguardo alla formazione del giudicato alcun rilievo assume la successiva remissione di querela; che alcun motivo propone il ricorrente per contestare la suddetta declaratoria di inammissibilità per tardività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. ,Roma, 18/02/2025 Il consigliere e s t. Il Presidente Luciano Inperiali