Italian Court dismisses appeal on robbery conviction, rejecting arguments on theft with snatching and witness credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mihai Zinca's appeal inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's conviction for robbery. Zinca argued the violence was directed at the stolen item rather than the victim, constituting theft with snatching instead, and questioned the reliability of the victim's testimony. The court held that the violence was clearly aimed at overcoming the victim's resistance, fitting the definition of robbery, and affirmed that the victim's statement could serve as sole proof if deemed credible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 bis, comma 2 cod. pen.; Art. 628, comma 3, n. 3 quinquies cod. pen.: Robbery is established when violence is used to overcome the victim's resistance, whereas theft with snatching occurs when violence is immediately directed at the object itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAI ZINCA (CUI 05HFOMK) nato il 16/06/1990 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mihai Zinca; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.628, comma 3, n. 3 quinquies cod. pen. , è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto di non poter qualificare il fatto nella fattispecie di furto con strappo di cui all'art. 624 bis, comma 2 cod. pen. poiché la violenza non è stata immediatamente diretta all'impossessamento del bene oggetto di reato, come erroneamente sostenuto dalla difesa, bensì è stata esercitata per vincere la resistenza della p.o. (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, n. del 21/02/2019, Rv. 276558 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina contestato denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova quali, nel caso di specie, l'attendibilità delle dichiarazione rese dalla p.o., non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato, inoltre, che in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 3, n. del 13/11/2003 Ud. (dep. 29/01/2004 ) Rv. 227493 - 01) come correttamente riscontrato nel caso di specie (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); che, infine, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nella parte in cui ha ritenuto il racconto dei fatti reso dalla p.o. pienamente credibile e privo di intento calunniatorio (si vedano, in particolare, pag. 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18