Italian court dismisses appeal as groundless repetition of arguments and mischaracterizes extortion as arbitrary exercise of rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Triscari Manuel Omar inadmissible, ruling that his arguments merely repeated those already rejected at the appellate level. The court found the appellant's claim of arbitrary exercise of rights invalid because the facts constituted extortion under Article 629 of the Penal Code, involving a third party acting with violence to recover excessive debt. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393, Art. 629 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it consists of a pedissequous repetition of arguments already disallowed, and acts by a third party acting with violence to recover excessive debt constitute extortion rather than arbitrary exercise of rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRISCARI MANUEL OMAR nato a TORINO il 12/07/1989 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Triscari Manuel Omar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt.56 e 629 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui non ha ritenuto qualificabile il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. avendo l'imputato agito senza il coinvolgimento o comunque in accordo con il titolare del diritto (si vedano in particolare pag. 4-5 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che si configura il reato di estorsione (art. 629 cod. pen.) e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), allorché un terzo, incaricato dal creditore ma estraneo al rapporto contrattuale, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore al fine di ottenere l'ingiusto profitto, consistito nel recupero di un credito in misura maggiore rispetto a quanto spettante al suo mandante all'esito del riparto dell'attivo nella procedura concorsuale avviata nei confronti del debitore medesimo (Sez. 6, Sentenza n. 25176 del 02/04/2012, Rv. 253020 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere st. Il P sit;ente Tante Lucian