Cassation court dismisses appeal arguing for generic mitigating circumstances due to lack of merit in the request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Ahmed Said inadmissible because the sole ground contesting the denial of generic mitigating circumstances is not permitted in cassation proceedings. The appellant argued for broader consideration of favorable elements, but the court noted the lower court's reasoning was sufficient by addressing only decisive factors like the victim's physical and financial harm. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation court rejects appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances if the lower court's decision is logically sound and addresses decisive relevant factors, as it is not required to consider every favorable or unfavorable element deduced by the parties.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED SAID (CUI 057JCPQ) nato il 17/02/1992 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ahmed Said; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nel caso di specie, il grave danno patrimoniale e fisico cagionato alla p.o., rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere est. Il Presid te Ignazio Pardo Luciarp: Imperiali DEPOSUTATA