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Ordinanza — n. 9032/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Pulpo Egidio inadmissible due to its generic and indeterminate nature. The appellant contested the sentencing motivation for crimes under Articles 110 and 628 of the Penal Code but failed to specify the exact grounds for his criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 110, 628 c.p.: An appeal must specify the exact grounds of criticism; generic or indeterminate objections fail to meet procedural requirements and result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds indeterminate criticism procedural requirements supervisory power specificity of appeal penal code crimes motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 110 c.p.
Art. 628 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULPO EGIDIO nato a TARANTO il 12/07/1980 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pulpo Egidio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere est. Ignazio