Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and non-justifying violation of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected as manifestly unfounded because it did not constitute a statutory cause for nullity, merely warranting a correction of material error. The second ground was deemed generic and indeterminate, failing to specify the elements required by law to allow the appellate court to exercise its supervisory power. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was condemned to bear the financial consequences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 cod. proc. ten.; Art. 130, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is not among those causing nullity or if the grounds are generic and indeterminate, preventing the appellate court from identifying the specific elements of the criticism.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH MAURIZIO nato a PIOVE DI SACCO il 19/02/1982 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hodorovich Maurizio; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di violazione di legge ex art. 546 cod. proc. Ten. è manifestamente infondato in quanto non rientrante fra quelli che determinano la nullità della sentenza ex art. 130, comma 1 cod. proc.een. comportando, quindi, la correzione dell'errore materiale ad opera del giudice che ha emesso il provvedimento; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata dichiarazione di sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. spen ., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere est. Il Pres'dente liIg,nat9 Pardo e- Luciano penali ,./ t r I DEPOSITATA í # IN CANC i ER1A ! r_-_4 AR 2