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Ordinanza — n. 9027/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to procedural preclusion and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9027/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gallo Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding his responsibility for receiving stolen goods and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellate court's logic was sound, noting the lack of a valid explanation for the illicit origin of the seized items and citing the defendant's criminal history as decisive factors for denying leniency.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or test the logical consistency of the lower court's reasoning; appeals must be based on legal errors, not factual disputes or logical flaws in the judgment's argumentation.

Parole chiave

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receiving stolen goods procedural preclusion generic mitigating circumstances Court of Cassation logical consistency review sussidio per le spese scolastiche ricettazione sussidio per la frequentazione di corsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a FAGNANO CASTELLO il 22/07/1972 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \n,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gallo Giuseppe; letta la memoria difensiva depositata nell'interesse dell'imputato e con la quale si insiste nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nella parte in cui ha correttamente ritenuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione contestato in assenza di una valida spiegazione circa la legittima provenienza della merce rinvenuta in suo possesso (si vedano, in particolare, pag. 1-2 della sentenza impugnata) ed a fronte del preciso riconoscimento della merce come sottratta ad un istituto scolastico da parte di personale dipendente dello stesso ; considerato, inoltre, il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nel caso di specie, i plurimi precedenti penali da cui risulta essere gravato il ricorrente e il suo comportamento scarsamente collaborativo, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere,est>" Il Pres ente !ci, Te P cc_159c(i Lucian mpé