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Ordinanza — n. 9026/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds for repetitive arguments and failure to raise recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9026/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's first ground was rejected as it merely repeated arguments already dismissed by the appellate court regarding the appellant's responsibility for the crime of receiving stolen checks. The second ground concerning recidiva was inadmissible because it was not properly raised in the appeal as required by law. The third ground regarding mitigating circumstances was deemed unfounded and inadmissible due to the appellate court's sufficient reasoning based on the appellant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible if grounds are repetitive of those already rejected or if specific aggravating circumstances like recidiva were not properly raised in the appeal as mandated by procedural law.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidiva aggravating repetitive arguments receiving stolen checks mitigating circumstances procedural law criminal liability recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. _ de/ 13/06/2019, Rv. 276428 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ROCCO nato a SIDERNO il 18/01/1959 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bevilacqua Rocco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per il reato contestato alla luce delle varie risultanze probatorie tra cui il riconoscimento fotografico, effettuato della p.o, dell'odierno ricorrente quale soggetto coinvolto nelle trattive e consegnatario del titolo risultato poi oggetto di furto, il carattere fittizio della società nei cui confronti la p.o. aveva emesso le fatture per gli ordinativi di merce e, infine, l'assenza di una credibile ricostruzione alternativa da parte del ricorrente in ordine alla disponibilità del titolo (si vedano in particolare pag. 5-6 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di ricettazione, deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Sez. 2, n. _ de/ 13/06/2019, Rv. 276428 - 01); dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia la mancata esclusione della circostanza aggravante della recidiva semplice non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 4-5 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nel caso di specie, i numerosi precedenti penali anche specifici da cui risulta essere gravato il ricorrente, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consiglier Il Pre ente I zio, P Lucian mberiali DEPOSITATA IN CANCE