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Ordinanza — n. 9025/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9025/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Bevilacqua's appeal inadmissible due to the lack of specific factual grounds required by law. The appellant argued against the lower court's reasoning, but the appellate court's order was deemed logically correct yet insufficiently detailed. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements for a valid challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility Code of Criminal Procedure specific factual elements supervisory power review indeterminate appeal grounds motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 01/09/1989 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bevilacqua Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Corte d'appello in riferimento al procedimento nei confronti di Bevilacqua Antonio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall 'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 L Il consiglierer st. Il Pre ente r I 99 P Lucian mperiali lAi D