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Ordinanza — n. 9024/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific factual elements required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9024/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of objection was deemed generic and indeterminate. The appellant challenged the denial of a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but failed to specify the factual elements supporting the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal could not exercise its supervisory role without these essential details.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and fails to indicate the specific factual elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic ground of objection lack of factual elements appellate supervision mitigating circumstance denial allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Greco Carlo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO CARLO nato a CATANZARO il 25/01/1961 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Greco Carlo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda in particolare pag. 13-14 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere st. Pre 'dente Dazio P Luci o Imperiali Pli/U DEPOSITATA IN CA •-ELLER1A