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Ordinanza — n. 9023/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed as generic for lacking specific grounds under Art. 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9023/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Zanelli Giuseppe and Zanelli Luciano inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants challenged the lower court's order for indefiniteness but failed to cite the specific elements underlying their criticism. Consequently, the court ruled that the appeals were generic and did not meet the statutory requirements for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must specify the elements underlying the criticism; generic appeals lacking these elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds Code of Criminal Procedure specific elements judicial review procedural requirements indeterminate criticism motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letti i ricorsi di Zarielli Giuseppe e ZaribIli Luciano; ritenuto che i ricorsi, che contestano con un unico motivo la correttezza della motivazione posta a base dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZANNELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 18/08/1977 ZANNELLI LUCIANO nato a NAPOLI il 15/05/1983 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Zarielli Giuseppe e ZaribIli Luciano; ritenuto che i ricorsi, che contestano con un unico motivo la correttezza della motivazione posta a base dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigli re es Il P ente Lucian Imperial