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Ordinanza — n. 9022/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism argument in appeal and repetition of merits arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9022/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bartolomeo Miriam inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the argument regarding the lack of generic mitigating circumstances over recidivism was not properly raised in the appeal as required by law. Furthermore, the claim challenging the non-punishment provision was rejected as it merely repeated arguments already dismissed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 99 quarto comma cod. pen.: An appeal is inadmissible if a ground for cassation was not previously deduced as an appeal reason or if the argument constitutes a mere repetition of reasons already disallowed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal recidivism argument non-punishment provision repetition of arguments court costs order procedural defect cassation review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 99 quarto comma cod. pen.
1 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto e considerata, in secondo luogo, l'inammissibilità della doglianza secondo quanto previsto all'art. 99 quarto comma cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
art. 131 bis cod. pen
pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLOMEO MIRIAM nato a COSENZA il 27/07/1982 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bartolomeo Miriam; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità poiché, in primo luogo, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto e considerata, in secondo luogo, l'inammissibilità della doglianza secondo quanto previsto all'art. 99 quarto comma cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto non applicabile l'invocata causa di non punibilità a causa dei numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato il ricorrente (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); che, inoltre, ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017 , Rv. 270107 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consiglier,e. e t. Il Prepdejl