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Ordinanza — n. 9021/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to prove common mitigating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9021/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Filippelli's appeal against the Court of Appeal of Catanzaro inadmissible. The appellant argued for a common mitigating circumstance, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision, merely reiterating previously rejected grounds, or if the alleged mitigating circumstance is not substantiated by concrete facts regarding the nature of the act and its value.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility common mitigating circumstance repetitive arguments lack of specific criticism court costs and fine documenti soggetti a un trattamento particolare motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione al diritto d’autore

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015 - Rv. 264115 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPELLI MARCO nato a COSENZA il 19/05/1982 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Filippelli Marco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanza attuante comune ex. ‹Irt 62, n. 4 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto che le concrete modalità dell'azione e l'importo non trascurabile apposto sul titolo impedissero il riconoscimento della predetta attenuante (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015 - Rv. 264115 - 01); dovendosi quindi considerare i motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 L Il consiglie e Il Pr-.1&-nte ' p.iiMI f Lu