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Ordinanza — n. 9013/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9013/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9013/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONE GIOVANNI nato a BATTIPAGLIA il 03/01/1958 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Mellone Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui al 648 comma 4 cod. pen. sulla contestata recidiva reiterata, /non è proponibile in sede di legittimità perché mai dedotto in fase di appello ove invece si era lamentata la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti; che il motivo non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità avendo peraltro fondamento in una sentenza della Corte costituzionale emessa nell'anno 2014; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9013/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pen. sulla contestata recidiva reiterata, /non è proponibile in sede di legittimità perché mai dedotto in fase di appello ove invece si era lamentata la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti; che il motivo non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità avendo peraltro fondamento in una sentenza della Corte costituzionale emessa nell'anno 2014; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali attenuazione della pena sanzioni pecuniarie guida recidiva in stato di ebbrezza criminalità persistente sostegno finanziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONE GIOVANNI nato a BATTIPAGLIA il 03/01/1958 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mellone Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui al 648 comma 4 cod. pen. sulla contestata recidiva reiterata, /non è proponibile in sede di legittimità perché mai dedotto in fase di appello ove invece si era lamentata la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti; che il motivo non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità avendo peraltro fondamento in una sentenza della Corte costituzionale emessa nell'anno 2014; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consiglie e est. Il Psdn.