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Ordinanza — n. 9011/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning on alternative penalties due to prior usage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9011/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Basilisco Anna Maria inadmissible regarding a claim of omitted reasoning on alternative penalties. The court found the lower court's rejection logical, citing the defendant's criminal history and past use of such sanctions as valid prognostic factors. Consequently, the appeal was rejected because the appellate judge lacks the power to apply alternative penalties ex officio without a specific request in the appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 58, legge n. 689/1981: The appellate judge lacks the power to apply alternative penalties ex officio unless a specific and motivated request is included in the appeal act, as this constitutes an exception to the principle of devolution.

Parole chiave

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alternative penalties appellate review ex officio power principle of devolution omitted reasoning sanzione sostitutiva sostituzione dei motivi adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 58, legge n. 689 del 1981
pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n.
Art. 20 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Basilisco Anna Maria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione della pena sostitutiva di cui all'art. 20 bis cod. pen. alla luce dell'intervenuta modifica dell'art.
Art. 59 della legge n. 689/1981
alla luce dell'intervenuta modifica dell'art. 59 della legge n. 689/1981 è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pag.
art. 20 bis cod. pen
Letto il ricorso di Basilisco Anna Maria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione della pena sostitutiva di cui all'art. 20 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. del 19/01/2017, Rv. 269125 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILISCO ANNA MARIA nato a NAPOLI il 13/09/1960 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Basilisco Anna Maria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione della pena sostitutiva di cui all'art. 20 bis cod. pen. alla luce dell'intervenuta modifica dell'art. 59 della legge n. 689/1981 è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pag. 4-5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, quali, i numerosi precedenti penali specifici da cui risulta essere gravata l'imputata nonché il fatto di aver già beneficiato del regime delle sanzioni sostitutive in passato, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; considerato, inoltre, l'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez.

U, n. del 19/01/2017, Rv. 269125 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere est. t Il P esi nte rdickdi' Cét L Luciano I seri