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Ordinanza — n. 9009/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific critique on sentencing grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9009/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Baba Billy inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic repetitions of issues already dismissed on appeal and noted that the first-instance judge correctly relied on the defendant's aggressive behavior and criminal history without needing to address every single element.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that merely repeat arguments already rejected by the court of first instance without providing a specific, reasoned critique of the factual and legal findings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection Article 131 bis penal code general mitigating circumstances Court of Cassazione procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Baba Billy; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Baba Billy; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABA BILLY (RAMBO) nato il 06/06/1979 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Baba Billy; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto il comportamento dell'imputato gravemente aggressivo e violento impedendo, di conseguenza, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (si veda in particolare pag. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che genericamente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, la personalità dell'imputato, le particolari modalità aggressive della condotta e, infine, i plurimi precedenti penali da cui risulta essere gravato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri elementi da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere est. Il Pres ente (-,, .Ignazio Pardo Luciano ,periali i