Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific knowledge of the underlying crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Chicca's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the reasoning regarding his liability for the crime of receiving stolen goods under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate court and failed to address the lack of a reasonable explanation for the stolen property's origin. Furthermore, the court affirmed that liability for receiving stolen goods requires only apparent knowledge of the illicit source, not full awareness of the specific circumstances of the original crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance, and liability for receiving stolen goods requires only apparent knowledge of the illicit origin, not complete knowledge of the specific circumstances of the underlying offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHICCA ALFREDO nato a ROMA il 22/12/1960 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Chicca Alfredo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto l'imputato responsabile del delitto di ricettazione alla luce dell'assenza di una ragionevole spiegazione circa la provenienza dei beni oggetto di furto rinvenuti nella sua disponibilità (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006 - Rv. 235897 - 01), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere qs,t. Il fdente aip Pa rd o Lucia1 nreriali DEPOSITATA r WI CA