Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments regarding car plate alteration in money laundering case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Iaffaldano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for money laundering based on the alteration of a vehicle's license plate and frame number. The court rejected these arguments as merely repetitive of those already dismissed at the appellate level, noting that such tampering constitutes an obstacle to identifying the illicit origin of the vehicle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 bis cod. pen.; Art. 4 I. 9 agosto 1993, n. 328; The alteration of a vehicle's license plate or chassis number to obscure its illicit origin constitutes an act of money laundering under the statute, and appeals based solely on the repetition of arguments already rejected by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAFFALDANO RAFFAELE nato a TRIGGIANO il 15/08/1967 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Iaffaldano Raffaele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto provata la responsabilità per il delitto di riciclaggio contestato alla luce di molteplici elementi probatori, tra i quali, l'identificazione dell'odierno ricorrente quale soggetto datosi alla fuga al momento dell'arrivo in loco dei carabinieri e la comprovata realizzazione di interventi idonei ad alterare la provenienza delittuosa del mezzo quali, nel caso di specie, l'alterazione della sequenza alfanumerica della targa e la sottrazione della targhetta di identificazione dall'interno del mezzo (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione della targa di un'autovettura - che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della "res" con il proprietario che ne è stato spogliato - ovvero la manomissione del suo numero del telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. (come modificato dall'art. 4 I. 9 agosto 1993, n. 328); con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 9026 del 11/06/1997, Rv. 208747 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. \f\
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 s Il consigli est. Il Presi ente lIgnazio Pa Luciano periali A i L r DEPOSITATA IN CANCE