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Ordinanza — n. 9004/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding notification error and excessive sentence as inadmissible due to lack of interest and merit court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9004/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments concerning a notification error to a different lawyer and excessive sentencing. The appellant lacked interest in nullifying a decision on defense complaints, and the penalty assessment fell within the trial court's discretionary power under the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 628 c.p.; The appeal is inadmissible when the appellant lacks interest in nullifying a decision on defense complaints, and sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances remains with the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of interest sentencing discretion notification error defense complaints commisurazione della pena per rapina errore nella commisurazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 3 and 24 of the Constitution
Art. 628 of the Penal Code
Art. 132 and 133 of the Penal Code
Art. 62 bis of the Penal Code
art. 628 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, in primo luogo, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, in secondo luogo, mediante un corretto calcolo della pena finale alla luce del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2014/261836
Sez. 5, n. 2013/256529
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVA MOLERO CHRISTIAN JUAN CARLOS nato il 25/06/1986 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alva Molero Christian Juan Carlos; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza emessa al termine dell'udienza celebratasi avanti alla Corte di Cassazione per violazione degli artt. 3 e 24 cost. e, nello specifico, per l'errore commesso in merito alla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ad un diverso difensore rispetto a quello nominato dall'odierno ricorrente, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano in particolare Sez. 6, n. , del 22/10/2014 Rv. 261836 - 01;

Sez. 5, n. del 10/04/2013, Rv. 256529 - 01); considerato, inoltre, la carenza di interesse del ricorrente a ottenere un giudizio di nullità in riferimento ad una pronuncia di accoglimento delle doglianze difensive, non risultando, quindi, complessivamente leso alcun diritto di difesa del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena in riferimento al reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, in primo luogo, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, in secondo luogo, mediante un corretto calcolo della pena finale alla luce del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. nella loro massima estensione (si vedano, in particolare pag. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consiglier est. Il Pres