Italian court dismisses appeal against sentence for lack of factual basis on proportionality grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it challenged the proportionality of the sentence without citing specific factual or legal grounds. The appellant argued for a more congruous penalty, but the court noted that such complaints are not permitted under the relevant procedural rules when no supporting elements are provided. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 110 c.p.; Art. 73, comma 4; Art. 80, comma 2 D.P.R. n. 309/1990: Appeals challenging the proportionality of a sentence must be supported by specific factual and legal elements; otherwise, they are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORANT DE LA FUENTE JULIO nato il 16/02/1978 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Morant De La Fuente Julio, condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 ed 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e di euro 14.000,00 di multa, così rideterminata a seguito di accoglimento della richiesta di concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, in quanto proposte avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ed attinenti alla congruità della pena senza alcuna indicazione degli elementi di fatto o di diritto posti a loro fondamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 Il Consigli