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Ordinanza — n. 9000/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against agreed sentence for tax fraud as grounds are not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9000/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giuseppe Leone's appeal against his agreed sentence inadmissible. Leone argued the sentence was unfair, but the court found his complaints were not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Leone was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; Appeals against agreed sentences must strictly adhere to the catalog of permitted grounds, and complaints regarding the fairness or congruity of the sentence are excluded from admissibility.

Parole chiave

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agreed sentence appeal tax fraud conviction permitted grounds procedural inadmissibility Italian criminal procedure sanzioni penali commisurazione della pena per stupefacenti pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., di un anno e sei mesi di reclusione e di euro 2.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla congruità della pena concordata;
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE GIUSEPPE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 04/05/1989 avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORB/11 °; Rilevato che Leone Giuseppe, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., di un anno e sei mesi di reclusione e di euro 2.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla congruità della pena concordata;

Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., siccome riferite alla congruità della pena concordata ed applicata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente