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Ordinanza — n. 8999/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction citing inadmissible factual complaints and improper recidivity arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8999/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sula Gentjan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for drug possession, arguing flaws in the reclassification of the offense and the application of recidivity rules. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints lacking specific legal critique and improperly sought a re-evaluation of evidence already thoroughly examined by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or requests for re-evaluation of evidence without specific legal critique are inadmissible in the stage of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints reclassification of offense recidivity application stage of legality drug possession conviction Corte di Cassazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULA GENTJAN nato il 12/04/1991 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Sula Gentjan, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULA GENTJAN nato il 12/04/1991 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Sula Gentjan, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULA GENTJAN nato il 12/04/1991 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Sula Gentjan, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e di 24.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce, con il primo, vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con il secondo, vizio di motivazione in riferimento all'applicazione della recidiva;

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato perché deve escludersi la lieve entità del fatto, considerando ostativi ad una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il quantitativo e la tipologia della sostanza stupefacente detenuta, le dosi da questo ricavabili, le circostanze e le modalità dell'azione (nella specie, detenzione di un quantitativo di cocaina da cui era possibile ricavare 472 dosi medie singole, e già suddiviso in oltre cento confezioni, occultamento della sostanza, disponibilità di due bilancine di precisione, assenza di un'attività lavorativa stabile e regolare), ritenute sintomatiche di professionalità e non occasionalità della condotta;

Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto la Corte d'appello ha rappresentato i motivi per i quali la circostanza della recidiva non può essere esclusa, rimarcando come, in considerazione dei precedenti penali, la condotta illecita posta in essere dall'imputato, per le sue modalità, denoti assoluta noncuranza per le disposizioni penali e maggiore pericolosità del medesimo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbrai