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Ordinanza — n. 8998/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific facts regarding non-punishment causes and sentence proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8998/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Lamaj Leonard inadmissible due to a lack of specific factual allegations supporting the claimed defects. Leonard argued that the lower court failed to verify causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and the proportionality of the sentence. The court rejected these claims as generic and outside the catalog of admissible grievances under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: An appeal alleging defects in the verification of causes of non-punishment or sentence proportionality is inadmissible if it lacks specific factual elements required to substantiate the claim.

Parole chiave

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inadmissible appeal causes of non-punishment sentence proportionality specific factual allegations Code of Criminal Procedure imputazione per reati di stupefacenti legittimità della carcerazione preventiva riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
pen., o alla eventuale incongruità della pena, e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 444 e ss., cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMA] LEONARD (CUI 06QZDE1) nato 11 11/11/1995 avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO/Ai; Rilevato che Lamaj Leonard, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss., cod. proc. pen. di due anni e dieci mesi di reclusione e di 12.300,00 euro di multa, per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e della congruità della pena;

Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., o alla eventuale incongruità della pena, e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente