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Ordinanza — n. 8996/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking as it concerns sentencing rather than legal validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Laura Aragon's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. Aragon argued that the lower court failed to exclude recidivism under Article 99 and apply specific sentencing minimums and leniency. The court rejected these claims because they concern the punitive treatment of the case, which is not reviewable at the stage of legal validity.

Regesto Legislator

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Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 99, comma 4, c.p.: Appeals concerning the punitive treatment of a case are inadmissible in the stage of legal validity as they pertain to the discretion of the sentencing authority.

Parole chiave

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inadmissible appeal punitive treatment legal validity stage recidivism exclusion sentencing discretion commisurazione della pena per stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 99, comma 4, c.p.
309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e un mese mesi di reclusione e di 2.200,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod.
Art. 62, n. 4 c.p.
b) quanto all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
artt. 110 cod. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAGON LAURA (CUI 05ZYX88) nato il 19/11/1997 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO jt , Rilevato che Aragon Laura, condannata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAGON LAURA (CUI 05ZYX88) nato il 19/11/1997 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO jt , Rilevato che Aragon Laura, condannata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e un mese mesi di reclusione e di 2.200,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., alla mancata applicazione del minimo della pena e dell'attenuante del lucro di speciale tenuità; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la Corte d'appello ha rimarcato:

a) quanto alla recidiva, la pervicacia dell'azione delittuosa, siccome commessa nell'indifferenza della precedente condanna per rapina e dopo un breve allontanamento dal luogo di spaccio determinato dal riconoscimento della presenza di carabinieri in borghese;

b) quanto all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., la disponibilità di un quantitativo di sostanza sequestrata, pari a 38,9 grammi di hashish, idoneo a soddisfare le esigenze di decine di consumatori, oltre quello al quale è stata effettuata la cessione accertata dagli operanti;

c) quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, anche l'organizzazione della attività illecita, in quanto svolta in concorso e coordinamento con al tra persona, la quale fungeva da "vedetta"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid