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Ordinanza — n. 8995/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8995/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8995/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEO BRUNO nato a LOCRI il 04/10/1995 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Feo Bruno, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e di 12.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto a norma del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8995/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti spese di detenzione abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina confisca dei proventi di reato detenzione eccessiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEO BRUNO nato a LOCRI il 04/10/1995 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Feo Bruno, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e di 12.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto a norma del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;

Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché il fatto non può ritenersi di lieve entità, valorizzando sia il quantitativo della cocaina detenuta e trasportata dall'imputato, pari 300,00 grammi, con principio attivo di 144.180 mg., e da cui erano ricavabili ben 961 dosi medie singole, sia le modalità del fatto (il trasporto è iniziato a distanza di centinaia di km., è avvenuto mediante un'automobile presa a noleggio, con manomissione della parte in plastica del cruscotto del veicolo);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.