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Ordinanza — n. 8994/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-exhaustion of appeal grounds and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not exhausted in the prior appeal and lacked specific factual elements. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court noted the lower court had already addressed the conviction under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law. Consequently, the court rejected the request as it did not confront the existing judgment or provide concrete facts to support a new pronouncement of acquittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if the grounds are not exhausted in the prior appeal or lack the necessary specificity to support a new pronouncement of acquittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal non-exhaustion of grounds lack of specificity drug trafficking conviction acquittal request multa disciplinare all'avvocato disdetta in periodo di prova controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione e di 3.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
a) la sentenza impugnata, adita con motivi di gravame concernenti esclusivamente la qualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione e di 3.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINI DOMENICO nato a ROMA il 28/04/1974 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; /fil Rilevato che Bellini Domenico, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione e di 3.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo espone censure deducibili e non dedotte con i motivi di appello, nonché del tutto prive di specificità, posto che:

a) la sentenza impugnata, adita con motivi di gravame concernenti esclusivamente la qualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, poi riconosciuta, e la concessione delle attenuanti generiche, rappresenta comunque in modo puntuale che l'imputato è stato colto mentre cedeva hashish ad una persona e ne deteneva altra, per un quantitativo tra l'altro non minimale, essendo da esso ricavabili 318 dosi medie singole;

b) il ricorso non si confronta con quanto evidenziato nella sentenza impugnata, né indica in alcun modo elementi concreti su cui fondare la pronuncia di proscioglimento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.