Criminal appeal dismissed as inadmissible due to personal submission violating procedural rules on legal representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition, violating mandatory procedural rules requiring legal representation. The appellant argued for a specific legal qualification of cocaine possession under a different statutory paragraph, but the court focused solely on the procedural defect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if presented personally by the accused, as such submission violates the mandatory requirement for legal representation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNETTA ANTONIO nato a NAPOLI il 23/09/1989 avverso la sentenza del 02/10/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Mennetta Antonio, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di quattro anni e due mesi di reclusione e di 14.200,00 euro di multa, per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per reati in materia di illegale detenzione e ricettazione di armi, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica della detenzione di cocaina a norma del comma 1, invece che a norma del comma 5, del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.