Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Diotallevi's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to prove subjective intent and relied on casual evidence, citing the acquittal of other company administrators. The court rejected these arguments as mere factual complaints that merely reproduced the first-instance judge's reasoning without providing the specific legal criticism required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning; mere complaints about factual findings or requests for a new evaluation of evidence are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOTALLEVI ALFREDO nato a ROMA il 08/01/1960 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Diotallevi Alfredo, condannato per il reato di cui all'art. 2 d.P.R. n. 74 del 2000 alla pena di dieci mesi di reclusione, articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'attribuibilità del fatto ad esso imputato, in ragione della casualità degli elementi valorizzati, dell'assenza di dati univoci a suo carico quanto meno sotto il profilo soggettivo, e del proscioglimento degli amministratori di una delle ditte emittenti le false fatture utilizzate in dichiarazione;
Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché:
a) le fatture utilizzate nella dichiarazione presentata dall'attuale ricorrente per conto della società "Trecentosessanta s.r.l." erano soggettivamente inesistenti, ed emesse nell'ambito di una vasta c.d. "frode carosello" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
b) l'attuale ricorrente era pienamente consapevole della fittizietà delle fatture indicate in contestazione, non solo in quanto amministratore per oltre un anno, poi liquidatore e, in generale, proprietario del 10 % delle quote della "Trecentosessanta s.r.l.", ma soprattutto per aver presentato la dichiarazione fiscale di cui all'imputazione sette mesi dopo aver rilasciato mandato ad impugnare il sequestro della merce oggetto delle precisate fatture, e dopo l'integrale discovery degli atti di indagine (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata);
c) anche per le tre fatture emesse dalla "F.11i Vianello s.r.l." deve ritenersi sussistere il dolo, in quanto relative a prodotti provenienti da "Optima s.r.l.", una ditta "cartiera" centrale nelle operazioni fraudolente della "frode carosello" (cfr. pagg. 9-11 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbra