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Ordinanza — n. 8988/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for mere factual complaints lacking specific legal criticism of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8988/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for drug trafficking and possession, but the court found his arguments were merely factual complaints rather than specific legal criticisms. Consequently, the court ruled that the lower court correctly distinguished between two separate criminal acts based on the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific legal criticisms of the lower court's reasoning; mere factual complaints or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints specific legal criticism drug trafficking conviction continuation of crime imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULLO ANTONIO nato a MUSSOMELI il 29/03/1993 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Vullo Antonio, condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e di 3.866,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, poi ulteriormente sviluppato con memoria, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della continuazione;

Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi che all'imputato debbano essere ascritte due condotte distinte, e precisamente quella di cessione a terzi di 1.778,90 grammi di hashish per un prezzo di 9.000,00 euro, nonché quella di detenzione di un ulteriore quantitativo di hashish pari a circa 1.400,00 grammi, evidenziando l'esistenza di plurimi elementi da cui desumere l'anteriorità ed autonomia di quest'ultima condotta rispetto all'altra (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.