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Ordinanza — n. 8984/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for illegal waste transport as inadmissible due to lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Souid El Mostafa and Elfargani Abderrahman inadmissible. The defendants argued for occasionality of conduct and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these to be mere complaints rather than specific legal critiques. Consequently, the court rejected the appeals and ordered the defendants to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning; mere complaints or requests for re-evaluation of evidence without distinct legal arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific legal criticism Article 131-bis occasionality defense Court of Cassazione waste transport crime procedural inadmissibility incendio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 256-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
artt. 110 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOUID EL MOSTAFA nato il 27/03/1983 ELFARGANI ABDERRAHMAN nato il 23/11/1977 avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO A; i Rilevato che Souid El Mostafa e Elfargani Abderrahman, condannati entrambi, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 alla pena di 1.300 euro di ammenda, articolando due motivi di ricorso, deducono, nel primo, violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della configurabilità del reato per occasionalità della condotta, e, nel secondo, violazione di legge con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritiene fondata l'affermazione di penale responsabilità per il reato contestato, evidenziando come la tipologia dei rifiuti trasportati (rifiuti speciali provenienti da attività industriale, e precisamente scarti tessili), le modalità di trasporto degli stessi (avvolti in sacchi di plastica), l'orario dell'operazione (effettuata in orario notturno), e le ragioni determinative del fatto (l'imputato Souid ha spontaneamente dichiarato di aver agito su incarico e previo pagamento di alcuni commercianti cinesi operanti nel settore tessile) escludano la mera occasionalità della condotta realizzata dai due attuali ricorrenti;

Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in quanto la Corte d'appello rappresenta incensurabilmente come il fatto non possa ritenersi di particolare tenuità, in particolare per l'intensità del dolo, evidenziata dall'orario di esecuzione della condotta, e degli specifici precedenti di polizia (per il Saouid anche penali);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 fébb