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Ordinanza — n. 8983/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of admissibility due to waived legal grounds and vague factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8983/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by three convicted defendants inadmissible. The appellants argued for a reclassification of facts under specific drug trafficking provisions and challenged the affirmation of criminal responsibility, but the court found their submissions to be mere complaints lacking specific legal or factual elements. Consequently, the court ruled that the grounds for appeal were either formally waived or insufficiently detailed to constitute a valid challenge.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on waived legal grounds or lacking specific factual elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals waived legal grounds vague factual allegations drug trafficking reclassification criminal responsibility challenge adeguamento della pena riduzione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990 alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e di 18.000 euro di multa, pene entrambe determinate previo concordato in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990 alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e di 1.400 euro di multa, articolando tutti un unico motivo di ricorso, deducono, i primi due, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990 alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e di 18.000 euro di multa, pene entrambe determinate previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., e il terzo per il reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASSALACQUA LEONARDO nato a CROTONE il 11/11/1999 PASSALACQUA FABIO nato a CROTONE il 10/09/2002 ARCURI GIUSEPPE nato a MILANO il 22/09/1970 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORB ; ,2) 4 Rilevato che Passalacqua Leonardo, Passalacqua Fabio, e Arcuri Giuseppe, condannati, all'esito di giudizio abbreviato, il primo per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e di 18.000 euro di multa, il secondo per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e di 18.000 euro di multa, pene entrambe determinate previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., e il terzo per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e di 1.400 euro di multa, articolando tutti un unico motivo di ricorso, deducono, i primi due, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità;

Considerato che il motivo proposto da Passalacqua Leonardo e Passalacqua Fabio, con atti formalmente distinti, ma identici nel contenuto, espone doglianze non consentite, perché i motivi di appello in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sono stati oggetto di rinuncia in funzione del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., e, comunque, le censure sono costituite da mere doglianze in punto di fatto e non indicano elementi precisi da cui inferire una violazione di legge nella sentenza impugnata;

Osservato che il motivo proposto da Arcuri Giuseppe espone doglianze del tutto prive di specificità, perché non indica in alcun modo elementi di fatto o di diritto da cui inferire l'insussistenza del reato per il quale il medesimo è stato condannato; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio