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Ordinanza — n. 8982/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8982/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8982/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIMBATO CRISTOFARO nato a REGGIO CALABRIA il 27/04/1976 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; ,Liti Rilevato che Zimbato Cristofaro, condannato per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e di 20.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena;

Regesto Legislator

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artt. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 8982/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali detenzione di stupefacenti tentativo nel diritto penale riduzione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 56 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIMBATO CRISTOFARO nato a REGGIO CALABRIA il 27/04/1976 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; ,Liti Rilevato che Zimbato Cristofaro, condannato per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e di 20.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena;

Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate poiché la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la pena è congrua, parametrandola alla gravità della condotta dell'imputato, costituita dal tentato acquisto di 3 kg. di cocaina per il prezzo di 22.000,00 euro, ed ai precedenti penali dell'imputato, a maggior ragione se si consideri la maggiore prossimità della stessa al minimo piuttosto che al massimo edittale applicabile in caso di tentativo nel delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.