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Ordinanza — n. 8981/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking specific legal criticism of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8981/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Falbo Giorgio inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in attributing drug possession to him and excluded personal use defenses, but these were dismissed as mere factual complaints. The court ruled that the appeal failed to provide specific legal criticism of the first-instance judgment's reasoning regarding the marijuana's location and quantity.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals in cassation must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning; mere complaints about factual findings or requests for re-evaluation of evidence without pointing out specific errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific legal criticism requirement mere factual complaints drug possession attribution personal use defense exclusion imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALBO GIORGIO nato il 11/09/1997 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO Rilevato che Falbo Giorgio, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione e di 4.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta riferibilità della detenzione della droga all'imputato (primo motivo), nonché vizio di motivazione relativamente alla esclusione della causa di non punibilità della destinazione della droga ad uso personale (secondo motivo);

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la marijuana sequestrata deve ritenersi nella disponibilità dell'imputato, evidenziando lo stivaggio della stessa all'interno di un forno ubicato nel giardino di proprietà dell'attuale ricorrente, interamente recintato, e la qualità della sostanza, compatibile con le tracce di droga rinvenute sulla bilancina di precisione presente nella cucina in casa dello stesso;

Osservato che anche il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la marijuana detenuta non può ritenersi destinata ad uso personale, valorizzando l'elevato dato quantitativo (pari a 533 grammi, con principio attivo compreso tra il 13,87 (3/0 e il 12,33 °A), e da cui erano ricavabili 2.516,8 dosi medie singole), le modalità di detenzione e occultamento, la disponibilità di una bilancina di precisione recante anch'esso tracce di marijuana, la rapida deperibilità della sostanza, e la mancata indicazione di elementi indicativi dell'essere l'imputato assuntore di tale droga;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febb