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Ordinanza — n. 8980/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal arguments and failure to prove generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8980/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Maria Rosanna's appeal inadmissible, citing manifestly unfounded and non-deducted arguments regarding generic mitigating circumstances and recidivism. The appellant argued for leniency based on economic damage to the state and prior criminal history, but the court found these points unpersuasive and improperly raised. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 63 c.p.: The appeal is inadmissible if arguments are manifestly unfounded or not properly deduced, and generic mitigating circumstances require specific factual evaluation which was not substantiated by the appellant.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances recidivism legal requirements appeal argumentation standards procedural costs award comunicazione fiscale dichiarazione fiscale tardiva complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIA ROSANNA nato a AGRIGENTO il 07/10/1980 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Maria Rosanna, condannata per il reato di cui all'art. 5 d.lgs.
Art. 63 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIA ROSANNA nato a AGRIGENTO il 07/10/1980 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Maria Rosanna, condannata per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva; Considerato che il motivo espone censure in parte manifestamente infondate e in parte non dedotte nei motivi di appello, in quanto la deduzione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondata in modo puntuale e congruo sulla gravità del danno economico per l'Erario, sulla pluralità di precedenti penali, anche specifici, e sull'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputata, mentre la deduzione secondo cui la recidiva non può ritenersi reiterata perché non riconosciuta nelle precedenti condanne non è stata formulata nel giudizio di appello ed comunque in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.