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Ordinanza — n. 8978/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific factual grounds regarding sentencing and acquittal conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8978/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Mami Fathi inadmissible due to the lack of specific factual arguments required by law. The appellant challenged the agreed sentence and the exclusion of an acquittal, but failed to cite the specific elements necessitating a re-evaluation of non-punishability or sentencing proportionality. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict criteria for admissibility under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Appeals lacking specific factual grounds detailing why the court erred in applying non-punishability causes or sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural code sentencing proportionality non-punishability causes agreed sentence drug possession commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
309 del 1990, articolando due motivi, deduce violazione di legge in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.
Art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
di due anni e dieci mesi di reclusione e di 12.300,00 euro di multa, per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMI FATHI nato il 04/09/1991 avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;/.24 Rilevato che Mami Fathi, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, articolando due motivi, deduce violazione di legge in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMI FATHI nato il 04/09/1991 avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;/.24 Rilevato che Mami Fathi, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di due anni e dieci mesi di reclusione e di 12.300,00 euro di multa, per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi, deduce violazione di legge in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (primo motivo) e vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena (secondo motivo);

Considerato che entrambi i motivi espongono doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., o una diversa qualificazione del fatto o una pena più mite (la sentenza impugnata, peraltro, rappresenta che l'imputato è stato colto in possesso di 127,36 grammi di hashish, da cui erano ricavabili 5.095,2 dosi medie singole, e 69,485 grammi di cocaina, da cui erano ricavabili 463,2 dosi medie singole, ed ha ammesso l'addebito), e, in ogni caso, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.