Cassation court dismisses appeal on bis in idem grounds due to administrative sanctions targeting a different legal entity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's claim of bis in idem was based on administrative sanctions imposed on a different legal entity. The appellant, a legal representative of an IVA-debtor company, argued that prior administrative penalties precluded a new criminal trial, but the court found this argument fundamentally flawed. Consequently, the court ruled that sanctions against the company do not constitute a second judgment against the individual, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 1, n. 1, c.p.; Art. 10-ter d.P.R. n. 74/2000: Administrative sanctions imposed on a distinct legal entity do not trigger the bis in idem prohibition for the natural person who was merely its legal representative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO DOMENICO nato il 31/07/1972 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; 7 / i Rilevato che Franco Domenico, condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.P.R. n. 74 del 2000 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla violazione del divieto di bis in idem, anche ai fini della determinazione della pena;
Considerato che il motivo espone censure manifestamente infondate poiché costituite da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto la deduzione della violazione del divieto di bis in idem si fonda sull'applicazione di sanzioni amministrative, le quali, però, stante l'assenza di indicazioni nel ricorso, debbono ritenersi irrogate alla società debitrice dell'IVA non versata, e di cui l'imputato era legale rappresentante, e quindi ad un soggetto diverso, con conseguente esclusione della configurabilità di qualunque violazione del divieto di un secondo giudizio (cfr., per tutte, Sez. fer., n.42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 - 03);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.