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Ordinanza — n. 8973/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8973/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted it, violating mandatory representation rules. The appellant argued for a constitutional challenge to the requirement for a specialized defense lawyer, claiming it infringed on defense rights. The court rejected this, citing Supreme Court precedent that legislative discretion to require technical representation does not limit defensive faculties.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The requirement for a specialized defense lawyer in cassation appeals is a valid legislative measure that does not infringe constitutional defense rights when the appeal is filed personally by the accused.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specialized defense lawyer personal filing of appeal constitutional challenge rejection qualified counsel requirement sanzioni penali reato grave di stupefacenti responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen., e che, come specificamente evidenziato anche dalle Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 24, Cost.
Art. 111, settimo comma, Cost.
Art. 6 CEDU
pen., e che, come specificamente evidenziato anche dalle Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
pen., e che, come specificamente evidenziato anche dalle Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO CIRO nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/05/2001 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; 1" 4 Rilevato che Sorrentino Ciro, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di tre anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena (primo motivo), nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso per cassazione debba essere presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (secondo motivo);

Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., e che, come specificamente evidenziato anche dalle Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, settimo comma, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.