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Ordinanza — n. 8972/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for incongruent reasoning regarding sentencing in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8972/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific grounds and the absence of incongruent reasoning in the lower court's decision. The appellant argued that the sentencing was based on irrelevant arguments, but the court found the first-instance judgment sufficiently detailed in explaining the proportionality of the penalty relative to the gravity of the drug trafficking conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 368, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are legally impermissible or manifestly unfounded, particularly when the lower court has provided a specific and congruent explanation for the sentencing based on the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal incongruent reasoning drug trafficking sentencing procedural costs Cassation jurisdiction sanzioni penali pene condizionali responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 368, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRECCHIA CESARE nato a MONTEROTONDO il 13/11/1978 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Serrecchia Cesare, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla conferma della sentenza di primo grado, perché fondata su argomenti inconferenti;

Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate poiché le stesse sono prive di specificità e comunque assumono una incongruenza della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, posto che la sentenza della Corte d'appello, adita con un unico motivo di gravame concernente esclusivamente la misura della pena, ha spiegato in modo puntuale perché la pena è congrua, parametrandola alla gravità della condotta dell'imputato, costituita da un'attività di spaccio al minuto nonché dalla detenzione di cocaina da cui erano ricavabili ben 109 dosi medie droganti, né l'errore di indicazione del cognome dell'attuale ricorrente, compiuto una sola volta, assume un qualche possibile rilievo in tema di vizio di motivazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.